Statuto


 Statuto dell’Associazione Protezione Civile Volontari Minerva
                 aggiornato sulla base del D.Lgs 117/2017
e successive modificazioni

 

Art.1 Costituzione – Denominazione – Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile, è stata costituita in data 26/01/2010, con atto registrato presso il 3° Ufficio delle Entrate di Bologna il 29/01/2010 al Numero 1057 Serie 3, un’associazione di volontariato denominata “Associazione Protezione Civile Volontari Minerva”.
Di seguito si va ad aggiornare lo statuto originario, adeguandolo alle modifiche previste dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
L’associazione, dalla data odierna, assumerà la denominazione di “Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Volontari Minerva”; di seguito, per brevità, verrà indicata con l’acronimo di ODV.
La sede sociale dell’Associazione è a Minerbio (BO) in Via Garibaldi n. 38/c; essa può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo all’interno del medesimo Comune senza che tale trasferimento comporti modifiche statutarie.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.2 Scopi sociali

1. L’ODV opera nel volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi nell’ambito della protezione civile.
2. L’ODV si prefigge lo scopo di salvaguardare: la popolazione, il territorio e l’ambiente.
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’ODV si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere in maniera autonoma, o in collaborazione con altre ODV o soggetti pubblici o privati che condividono i medesimi scopi dell’ODV, le seguenti attività:
a) salvaguardare la popolazione civile ed il territorio attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli enti competenti.
b) salvaguardare e potenziare la protezione civile.
c) promuovere la preparazione dei Soci attivi con iniziative di formazione, studio, dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale.
d) promuovere la cultura del volontariato di protezione civile attraverso manifestazioni: culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative.
e) effettuare interventi di soccorso nell’ambito del Comune di Minerbio e, se richiesto, anche a livello intercomunale, provinciale, regionale e nazionale.
f) L’ODV potrà svolgere qualsiasi altra attività di carattere secondario ma strumentale al raggiungimento dello scopo sociale ex art. 6 D. Lgs. 117/2017; l’organo preposto all’individuazione delle stesse è il Consiglio Direttivo.

Art.3 Risorse economiche

1. L’ODV trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi dei Soci;
b) contributi da privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

2. L’esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.
3. Al termine dell’esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il mese di aprile.
4. Il fondo costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall’ODV, non è mai ripartibile fra i Soci durante tutta la vita dell’ODV né all’atto di scioglimento.
5. E’ vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.
6. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.

Art.4 Soci

1. Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto ed il regolamento interno.
2. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l’associazione si propone.
3. Il numero degli aderenti è illimitato. L’adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.
4. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art.5 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci 

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono associarsi devono presentare apposita domanda; il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione a Socio.
2. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.
3. Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea dei Soci.
4. I Soci perdono tale qualifica per:
a) Recesso per iscritto;
b) Decesso;
c) Mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza fissata;
d) Comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
e) Persistenti violazioni degli obblighi statutari;
f) L’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’ODV.
5. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’ODV almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6 Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto a:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento;
b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi. Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
e) essere informati sull’attività associativa;
f) esaminare i libri sociali.
2. I soci sono tenuti a:
a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art.7 Organi

1. Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo (organo facoltativo).
2. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


Art.8 Assemblea dei soci

1. L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
f) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
3. Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
4. All’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
5. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
6. In aggiunta alle competenze dell’assemblea ordinaria, l’assemblea straordinaria delibera anche:
a) sulle modifiche dello statuto sociale;
b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
c) sulla devoluzione del patrimonio.
7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
8. Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.
9. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

 

Art.9 Libri sociali

1. L’associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
d) il registro dei volontari.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento interno, che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

 

Art.10 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici nominati dall’Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati aventi diritto di voto.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione con le modalità previste dal regolamento interno. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle eventuali quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni nell’ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati condannati a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.
4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
5. Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
b) Predisporre il bilancio;
c) Deliberare sulle domande di nuova adesione;
d) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per il tramite di ausili telematici, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. Questi devono essere messi a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.
10. Gli amministratori rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.
11. Sono consentite le riunioni del Consiglio Direttivo anche tramite video-conferenza.

 

Art.11 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
4. Il Presidente è responsabile della conservazione dei dati in base alla normativa vigente sulla privacy.

 

Art.12 Organo di controllo e revisore dei conti

1. E’ prevista la nomina di un organo di controllo quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, contributi pubblici, ecc.): 220.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.
Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell’art. 2397 c.c., cioè uno fra i revisori dei conti iscritti nell’apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della Giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, cioè di collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I compiti dell’organo di controllo sono quelli di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell’ente e sul concreto funzionamento di questo.
L’organo di controllo deve esercitare, inoltre, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, e deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da un apposito decreto del Ministro della Giustizia, come previsto dall’art. 14 sempre del Codice del terzo settore.
I componenti dell‘organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle attività dell’ente in generale o di singole attività.
2. Vige l’obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni
liberali, contributi pubblici, ecc.): 2.200.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
L’obbligo della nomina di un revisore legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.
3. L’eventuale nomina dell’Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e succ.mod., non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

 

Art.13 Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i Soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Foro del Tribunale di Bologna.

 

Art.14 Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore ex art. 9 D.Lgs. 117/2017 individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Minerbio lì, 15/06/2022