REGOLAMENTO
Art.1 – L’Associazione ha assunto la denominazione di “Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Volontari Minerva”, di seguito, per brevità indicata con l’acronimo ODV.
Art. 2 – Il singolo volontario non può operare in nome e per conto della ODV in qualsiasi attività se non autorizzato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Il volontario deve sempre indossare la divisa ufficiale ed avere sempre esposto il tesserino di riconoscimento della ODV durante tutte le attività promosse dalla ODV stessa.
Art. 4 – E’ fatto divieto al volontario di indossare la divisa ufficiale della ODV se non richiesta dalla stessa.
Saranno presi provvedimenti disciplinari per chi non si attiene a questa norma.
Art. 5 – Modificato in data 26/01/24 – Nei servizi già autorizzati in cui è necessario l’uso di veicoli è obbligatorio l’utilizzo dei mezzi in dotazione alla ODV fatte salve esigenze particolari che devono essere sempre autorizzate dal Presidente della ODV o da un suo delegato.
Art. 6 – Le comunicazioni tramite le radio ricetrasmittenti durante il servizio devono essere sempre attinenti al servizio stesso e non per altre informazioni.
Art. 7 – Gli interventi di emergenza sono sempre attivati dal Presidente o da un suo delegato e sempre a stretto contatto con l’Ente richiedente l’attivazione del servizio dei volontari della ODV.
Art. 8 – Il volontario deve sempre tenere un comportamento etico e consono ai valori indicati dallo Statuto della ODV
Art. 9 – Il volontario che incorre in eventuali provvedimenti disciplinari può comunque partecipare alla vita associativa.
Art. 10 – In caso di variazione dei propri dati anagrafici inseriti nelle schede di iscrizione e di disponibilità il volontario deve fornire tali variazioni entro 30 giorni al Consiglio Direttivo della ODV.
Art. 11 – Nel caso in cui uno o più consiglieri decada per dimissioni o per altre cause dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti risultante dall’ultima votazione indetta per l’elezione del Consiglio stesso. In mancanza di nominativi il Consiglio Direttivo può indire, tramite comunicazione ufficiale, una votazione supplettiva tra tutti i soci per l’elezione dei membri mancanti. Tale votazione seguirà le indicazioni presenti nello Statuto all’Articolo 10 comma 2.
L’incarico degli eletti con questa procedura cesserà con la decadenza del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.
Art. 12 – Aggiunto in data 26/01/24 – Nel caso di servizi che esulano le convenzioni sottoscritte riguardanti attività specifiche (es. presidio antincendio) l’ODV può richiedere un contributo.