Raggruppamento ed abbruciamento residui vegetali

Si riporta a titolo informativo, il regolamento comunale in merito allo smaltimento dei residui vegetali.

  1. L’art. 182 del d.lgs 251/2006 ha ritenuto che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli di residui vegetali agricoli e forestali (paglia, sfalci di potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura) se effettuate nel luogo di produzione in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi per ettaro costituiscano una normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione rifiuti.
  2. Nei periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. È data comunque facoltà ai comuni di sospendere, vietare o differire la combustione del materiale sopra citato in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche climatiche o ambientali sfavorevoli, e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare pericoli per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
  3. Alle condizioni sopra indicate è esclusa anche l’applicabilità del reato di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256 bis del d.lgs 182/2006.

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